Front office telefonico: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00. Altre modalità di contatto da concordare telefonicamente.
Accesso all'aula studio: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Le prove di cui al D.M. n. 941/2026 sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché degli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
Tale documentazione sarà ammissibile anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN, con riserva, da parte delle università, di richiedere successivamente la relativa integrazione.
La studentessa o lo studente con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 presenta la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Tale studentessa o studente ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove.
La studentessa o lo studente con DSA di cui alla legge n. 170/2010 presenta la certificazione di diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, agli studenti con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito. In caso di particolare gravità certificata del DSA, le università, nella loro autonomia, possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia di ciascuna prova e l’equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata allo studente da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
Gli studenti con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai periodi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai periodi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.