Brevetti

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Vetrina Brevetti di Ateneo

La tutela brevettuale gioca un ruolo strategico nelle aziende e negli enti interessati all'innovazione di processo e prodotto. L’Università di Verona promuove una cultura della Proprietà Industriale che favorisca gli investimenti in ricerca e sviluppo. In questo quadro l'Università di Verona intende sollecitare soggetti privati e pubblici a formulare manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di accordi di licenza/cessione relativi ai propri titoli di proprietà intellettuale (domande di brevetto e brevetti). Le aziende interessate ad avere maggiori informazioni sui brevetti in offerta e ad aprire una negoziazione con l’Università sulle condizioni della licenza o della cessione sono invitate a contattare il Liaison Office dell’Università di Verona contattando sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it I brevetti dell’Università di Verona disponibili per essere valorizzati attraverso licenze d’uso o ceduti a soggetti interessati al loro sfruttamento commerciale sono visibili in questa vetrina.

Il nostro Ateneo aderisce a Knowledge Share, un portale nato per rendere disponibili in modo chiaro e comprensibile informazioni relative a brevetti e tecnologie che rappresentano l’eccellenza del know-how scientifico delle Università italiane. Consulta i brevetti dell'Università di Verona

Cosa sono e come funzionano i brevetti

Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un diritto esclusivo e temporaneo di sfruttamento dell’invenzione in un territorio e per un periodo ben determinato, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione.

Può essere richiesto il brevetto per ogni nuovo prodotto o procedimento, che rappresenta una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico e che può essere applicata in campo industriale. Sono esclusi i procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici.

Requisiti per ottenere un brevetto

I requisiti per ottenere un brevetto d’invenzione sono:

  • novità: il ritrovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o una qualsiasi altro mezzo;
  • attività inventiva: il ritrovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione”;
  • applicazione industriale: il ritrovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
  • liceità: il ritrovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Può richiedere un brevetto italiano ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera. Il brevetto conferisce protezione nell’intero territorio nazionale. La domanda va depositata presso le Camere di Commercio (CCIAA) o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Il brevetto nazionale può essere esteso territorialmente a livello europeo (EPO – European Patent Office) e internazionale (PCT – Patent Cooperation Treaty). In base alla Convenzione sul Brevetto Europeo, ogni cittadino o residente di uno Stato ad essa aderente può avvalersi di un’unica procedura europea per il rilascio di brevetti. Il brevetto europeo conferisce al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Come per il brevetto nazionale la domanda va depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’estensione territoriale può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di deposito.

Nell’ambito della ricerca nel settore pubblico, il brevetto costituisce un passo essenziale per il processo di trasferimento tecnologico dei risultati. È possibile brevettare i risultati della ricerca che sono codificabili e quindi cedibili a terzi. In base all’attuale legislazione sulla proprietà industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005 art. 64 e 65), l’inventore è titolare dei diritti patrimoniali dell’invenzione, ma può cederli. Il ricercatore pubblico ha due opzioni: presentare la domanda di brevetto a propria titolarità e a proprie spese (previa segnalazione all’Ateneo), oppure decidere di avanzare richiesta di brevettazione a nome dell’Università. In questo caso, l’Università, ottenuto il parere favorevole della Commissione Brevetti e l’approvazione del Cda, copre le spese di brevettazione e diventa titolare dei diritti di sfruttamento. La proprietà intellettuale rimane comunque all’inventore, il quale partecipa in misura importante (minimo 50%) alla divisione dei proventi dell’eventuale commercializzazione dell’invenzione. Trascorsi 5 anni, se il brevetto non è stato utilizzato dal ricercatore, l’Università assume comunque il diritto non esclusivo a sfruttarlo. Il brevetto dura venti anni a partire dalla data di deposito della domanda. Tale durata non può essere prorogata e il brevetto non può essere rinnovato.
Il deposito di un brevetto può avere come scopo la cessione (con o senza esclusiva) della conoscenza a un’impresa, con l’obiettivo primario del beneficio economico, oppure la cessione (con o senza esclusiva) della conoscenza a un’impresa Spin off, nella quale siano coinvolti anche i ricercatori. Le imprese Spin off da ricerca pubblica possono essere create, con o senza la partecipazione diretta dell’ente pubblico di ricerca, direttamente dai ricercatori/inventori che hanno sviluppato la nuova conoscenza, soprattutto nel caso la conoscenza non sia brevettabile.

Nella sezione Documenti è disponibile il Modulo di richiesta brevetto.

Quanto durano i brevetti

  • 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda per le invenzioni.
  • 15 anni a partire dalla data di deposito della domanda per i modelli ornamentali.
  • 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda per i modelli di utilità.
  • 15 anni a partire dalla data di concessione del brevetto per le nuove varietà vegetali (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).
  • 10 anni a partire dalla data della domanda o dal primo sfruttamento commerciale, se anteriore, per le topografie di prodotti a semiconduttori.

Il brevetto decade:

  • Se non vengono corrisposte le tasse entro i termini
  • Se il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro 2 anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria

Il brevetto è nullo:

  • Se è privo dei requisiti richiesti
  • Se rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità
  • Se la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
  • Se l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
  • Se il titolare non aveva il diritto ad ottenerlo

Normativa di riferimento

Regolamento Proprietà Industriale e Intellettuale

Linee guida proprietà industriale e intellettuale

Siti utili




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