Certificati e richieste duplicati


Personale
Enrico Piana

I certificati

I certificati sono rilasciati in italiano o in inglese.
I certificati richiesti per l’estero sono rilasciati con la seguente dicitura “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero” (Circolare n. 5/2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione).
I certificati devono essere richiesti mediante la compilazione del modulo di richiesta, da far pervenire all'ufficio competente in uno dei seguenti modi:

  • (modalità consigliata) tramite posta elettronica a ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando copia fronte/retro del proprio documento di identità (non necessario se scrivi dall'indirizzo di posta istituzionale). 
    Per il pagamento delle marche da bollo, la segreteria dei corsi di studio competente provvederà a caricare i bollettini PagoPA su Esse3 o ad inviarteli via mail.
    Una volta ricevuto il pagamento delle marche da bollo, la segreteria invierà i certificati per posta elettronica, senza che il richiedente si debba recare allo sportello.
  • tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Università degli Studi di Verona - Ufficio Protocollo - Palazzo Giuliari, Via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona allegando copia fronte/retro del proprio documento di identità e le marche da bollo necessarie
  • consegnandolo personalmente presso il front office della segreteria competente; il richiedente, oltre al modulo di richiesta compilato, dovrà avere con sé anche le marche da bollo necessarie (una per la domanda e una per ogni certificato richiesto)
  • tramite terza persona munita di un proprio documento di identità, di delega in carta libera rilasciata dall'interessato e di copia fronte/retro del documento di identità di quest’ultimo

È possibile ricevere i certificati tramite il servizio postale. In questo caso, l'organizzazione della consegna delle marche da bollo e del ritiro dei certificati, nonché il relativo costo del servizio, sono a carico del richiedente.

Servizi specifici di area

L’imposta di bollo (marca da bollo)

I certificati devono essere rilasciati in bollo.
È necessario pagare una marca da bollo da 16,00 € per la richiesta e una marca da bollo da 16,00 € per ogni certificato emesso (o meglio, una per ogni quattro facciate del certificato).

Il bollettino si genera in esse3, sezione tasse.

La marca da bollo è un’imposta italiana che si applica agli atti delle Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui essi non siano esenti per legge.
Il valore vigente della marca da bollo per la documentazione e la modulistica dell'Università è di € 16,00 ogni 4 facciate scritte.
Il mancato rispetto dell’obbligo di applicare la marca da bollo è soggetto ad apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Si acquista in tabaccheria, dove è possibile richiedere l’emissione della marca da bollo dell’importo necessario.
La marca da bollo può essere assolta anche virtualmente, nei casi in cui l’Università ha predisposto una forma di versamento online della stessa.

Imposta di bollo assolta virtualmente (marca da bollo online)

Compila il modulo per il rilascio certificati che trovi nella sezione documenti, invialo via mail a ufficio.protocollo@pec.univr.it (unitamente ad una copia di documento di identità, se non scrivi dall'indirizzo di posta istituzionale) e specifica che intendi pagare le marche da bollo in modo virtuale.

La segreteria dei corsi di studio competente provvederà a caricare i bollettini PagoPA su Esse3 o ad inviarteli via mail.

I certificati esenti da imposta di bollo

Solo nei casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente (d.P.R. n. 642/1972 e altre specifiche disposizioni di legge) è possibile rilasciare certificati esenti da imposta di bollo. In tal caso, l’imposta non è dovuta nemmeno per la richiesta.
L’utente che intenda fruire dell’esenzione ha l’onere di dichiarare all'amministrazione:

  • l’uso a cui è destinato il certificato;
  • la norma che prevede l’esenzione dall'imposta di bollo.

L’art. 22, d.P.R. n. 642/1972 prevede – per quanto qui interessa – che sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti (inclusi funzionari pubblici e utenti) che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano documenti non in regola con le disposizioni del citato decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.

Le autocertificazioni (autodichiarazioni sostitutive di certificazione)

Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione (tra cui gli uffici dell’Università di Verona) e i privati gestori di pubblici servizi non possono né richiedere né accettare certificati (art. 15, legge n. 183/2011, che ha modificato diverse disposizioni del d.P.R. n. 445/2000).

A partire da quella data, ogni certificato deve contenere, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Notizie relative ad atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria possono essere fornite, agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori dei pubblici servizi, esclusivamente in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. n. 445/2000) o di atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000).
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, da parte degli organi della pubblica amministrazione o dei privati gestori dei pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Pertanto, chi intenda attestare, a un ente pubblico o a un privato gestore di pubblici servizi, atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria, deve necessariamente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (detta anche “autocertificazione”), che sostituisce il certificato a tutti gli effetti di legge.
L'autocertificazione non richiede il pagamento dell’imposta di bollo

Attenzione: in caso di dichiarazioni non veritiere, sono previste sanzioni penali (art. 76, d.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti con l'autocertificazione stessa (art. 75, d.P.R. n. 445/2000).

I modelli di autocertificazione

Gli schemi di autocertificazione precompilati dall’Università con i dati di carriera sono disponibili su ESSE3. L’autocertificazione, comunque, è sempre un atto del dichiarante, che la sottoscrive e se ne assume la relativa responsabilità. Consulta la Guida alle autocertificazioni su Esse3

Elenco autodichiarazioni disponibili su Esse3

  • ai fini fiscali (persona)
  • iscrizione con esami corsi singoli
  • iscrizione corso di perfezionamento/aggiornamento professionale
  • iscrizione i corsi singoli
  • attestato finale stage laureati
  • attestato finale stage studenti non laureati
  • conseguimento titolo corso di formazione attività di sostegno
  • conseguimento titolo css senza esami
  • conseguimento titolo percorso formativo 24 cfu
  • conseguimento titolo scuola professioni legali
  • cs24
  • iscrizione scuola di specializzazione per le professioni legali
  • iscrizione
  • iscrizione dottorati
  • iscrizione pas
  • iscrizione con esami pas
  • iscrizione con esami tfa
  • iscrizione con esami e ssd
  • iscrizione con riscatto
  • iscrizione master
  • iscrizione per fini fiscali
  • iscrizione per fini fiscali_pas
  • iscrizione per fini fiscali_tfa
  • iscrizione semplice ai fini fiscali dottorati
  • iscrizione tfa
  • laurea
  • laurea con esami pas
  • laurea con esami e ssd
  • laurea con esami e ssd Spagna
  • laurea con esami specialità area medica ante riforma
  • laurea corsi perfezionamento/aggiornamento
  • laurea dottorati per riscatto
  • laurea e master
  • laurea esami superati e ssd pf60
  • laurea esami superati e ssd tfa
  • laurea pas
  • laurea specialità area sanitaria ante riforma
  • laurea tfa
  • rinuncia
  • rinunciatario o decadenza
  • sospensione dottorati

Diploma supplement

Il Diploma Supplement è un documento - non un certificato - esente da imposta di bollo e che descrive, in italiano e in inglese, il curriculum di studi seguito e il titolo ottenuto.
Lo possono ottenere tutti coloro che hanno conseguito una laurea o una laurea specialistica/magistrale secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 509/1999 o al D.M. n. 270/2004.

Per richiederlo compila il modulo al link Supplemento al Diploma di Laurea  




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