I certificati sono rilasciati in italiano o in inglese.
I certificati richiesti per l’estero sono rilasciati con la seguente dicitura “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero” (Circolare n. 5/2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione).
I certificati devono essere richiesti mediante la compilazione del modulo di richiesta, da far pervenire all'ufficio competente in uno dei seguenti modi:
È possibile ricevere i certificati tramite il servizio postale. In questo caso, l'organizzazione della consegna delle marche da bollo e del ritiro dei certificati, nonché il relativo costo del servizio, sono a carico del richiedente.
I certificati devono essere rilasciati in bollo.
È necessario pagare una marca da bollo da 16,00 € per la richiesta e una marca da bollo da 16,00 € per ogni certificato emesso (o meglio, una per ogni quattro facciate del certificato).
Il bollettino si genera in esse3, sezione tasse.
La marca da bollo è un’imposta italiana che si applica agli atti delle Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui essi non siano esenti per legge.
Il valore vigente della marca da bollo per la documentazione e la modulistica dell'Università è di € 16,00 ogni 4 facciate scritte.
Il mancato rispetto dell’obbligo di applicare la marca da bollo è soggetto ad apposite sanzioni amministrative pecuniarie.
Si acquista in tabaccheria, dove è possibile richiedere l’emissione della marca da bollo dell’importo necessario.
La marca da bollo può essere assolta anche virtualmente, nei casi in cui l’Università ha predisposto una forma di versamento online della stessa.
Compila il modulo per il rilascio certificati che trovi nella sezione documenti, invialo via mail a ufficio.protocollo@pec.univr.it (unitamente ad una copia di documento di identità, se non scrivi dall'indirizzo di posta istituzionale) e specifica che intendi pagare le marche da bollo in modo virtuale.
La segreteria dei corsi di studio competente provvederà a caricare i bollettini PagoPA su Esse3 o ad inviarteli via mail.
Solo nei casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente (d.P.R. n. 642/1972 e altre specifiche disposizioni di legge) è possibile rilasciare certificati esenti da imposta di bollo. In tal caso, l’imposta non è dovuta nemmeno per la richiesta.
L’utente che intenda fruire dell’esenzione ha l’onere di dichiarare all'amministrazione:
L’art. 22, d.P.R. n. 642/1972 prevede – per quanto qui interessa – che sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti (inclusi funzionari pubblici e utenti) che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano documenti non in regola con le disposizioni del citato decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti.
Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione (tra cui gli uffici dell’Università di Verona) e i privati gestori di pubblici servizi non possono né richiedere né accettare certificati (art. 15, legge n. 183/2011, che ha modificato diverse disposizioni del d.P.R. n. 445/2000).
A partire da quella data, ogni certificato deve contenere, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Notizie relative ad atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria possono essere fornite, agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori dei pubblici servizi, esclusivamente in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.P.R. n. 445/2000) o di atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000).
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, da parte degli organi della pubblica amministrazione o dei privati gestori dei pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Pertanto, chi intenda attestare, a un ente pubblico o a un privato gestore di pubblici servizi, atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria, deve necessariamente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (detta anche “autocertificazione”), che sostituisce il certificato a tutti gli effetti di legge.
L'autocertificazione non richiede il pagamento dell’imposta di bollo.
Attenzione: in caso di dichiarazioni non veritiere, sono previste sanzioni penali (art. 76, d.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti con l'autocertificazione stessa (art. 75, d.P.R. n. 445/2000).
Gli schemi di autocertificazione precompilati dall’Università con i dati di carriera sono disponibili su ESSE3. L’autocertificazione, comunque, è sempre un atto del dichiarante, che la sottoscrive e se ne assume la relativa responsabilità. Consulta la Guida alle autocertificazioni su Esse3
Il Diploma Supplement è un documento - non un certificato - esente da imposta di bollo e che descrive, in italiano e in inglese, il curriculum di studi seguito e il titolo ottenuto.
Lo possono ottenere tutti coloro che hanno conseguito una laurea o una laurea specialistica/magistrale secondo l’ordinamento di cui al D.M. n. 509/1999 o al D.M. n. 270/2004.
Per richiederlo compila il modulo al link Supplemento al Diploma di Laurea