L’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo si consegue mediante la Prova Pratica Valutativa (PPV) regolamentata dal D. I. 567 del 20 giugno 2022.
La PPV per chi ha conseguito o che consegue la laurea magistrale in Psicologia in base a ordinamenti didattici non abilitanti e che hanno completato il TPV, è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 secondo le seguenti modalità:
- la prova è unica e verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale
- la votazione massima è di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con il voto minimo di 60 punti
- la Commissione giudicatrice della PPV è composta da almeno 4 membri di cui 2 docenti universitari di discipline psicologiche e 2 membri designati dal consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi
- l'ammissione alla PPV è subordinata al completamento dell'intero TPV (750 ore) entro la data indicata nell’Avviso di ammissione alla PPV
- nel 2024 si svolgeranno due sessioni di PPV.
- è possibile compilare la domanda di ammissione alla PPV tramite Esse3, dopo la pubblicazione del bando.
- Il conseguimento dell'abilitazione comporta l'obbligo di versamento della tassa di abilitazione all’esercizio della professione (art. 190 del R.D. 31/08/1933, n. 1592).