Nel contesto lavorativo possiamo venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette, che possono danneggiare l’interesse pubblico e l’immagine dell’Università di Verona.
Chi segnala circostanze di cattiva amministrazione, possibili conflitti di interessi o presunti episodi di corruzione, dà prova di una condotta eticamente corretta e contribuisce a prevenire ulteriori fenomeni corruttivi.
Il Legislatore con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937, ha provveduto a modificare la precedente disciplina (cfr. Legge 179/2017), approntando un sistema di tutele maggiori per il soggetto che segnala illeciti (whistleblower è il termine anglosassone divenuto d’uso comune).
L’Autorità Nazionale Anticorruzione per meglio chiarire la portata degli interventi normativi, ha adottato delle apposite “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
I soggetti che possono inoltrare le segnalazioni e che sono coperti dalle tutele di seguito descritte, sono tutti i soggetti che si trovano, anche solo temporaneamente, in rapporto di lavoro con l’Università di Verona, anche se non rivestono la qualifica di dipendenti, nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova (ad es.: gli studenti, i volontari, i tirocinanti, i lavoratori autonomi, i collaboratori a qualsiasi titolo, i liberi professionisti, i consulenti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto).
Chi segnala non può subire ritorsioni, né alcun tipo di comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (ad es.: licenziamento, retrocessione di grado, mancata promozione, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, referenze negative, intimidazione, molestie, discriminazione, risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine).
Tali tutele sono riconosciute anche anche a quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante; ad esempio:
Sono previste forti tutele della riservatezza di chi segnala: l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a soggetti diversi dal RPCT e dai funzionari dell’UO Anticorruzione e Trasparenza autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni. Nell’ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale (“Obbligo del segreto”: regola generale che limita la conoscibilità dei fatti durante le indagini: tutti gli atti di indagine sono coperti dal segreto fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza).
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
La segnalazione è sottratta sia all’accesso documentale che all’accesso civico, previsti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
Importante: tutte le tutele richiamate NON sono più garantite quando sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
Qualora si ritenga di aver subito delle ritorsioni per la segnalazione fatta, il diretto interessato deve rivolgersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L’ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
Sono oggetto di segnalazione le informazioni (compresi i fondati sospetti) sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Università di Verona. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, ma anche le informazioni o gli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad es.: attività volte all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).
In particolare sono oggetto di segnalazione le informazioni riguardanti:
Non esiste una lista dettagliata di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati: i fatti corruttivi o illeciti comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi e comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e minano la fiducia dei cittadini nell’imparzialità della pubblica amministrazione.
Comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, reiterato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Importante: il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica, pertanto la segnalazione non può riguardare lamentele o rivendicazioni di carattere personale.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:
Il Legislatore ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. In primo luogo ha disposto che le segnalazioni debbano essere presentate mediante il “canale interno” dell’Ateneo.
Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC.
Allo stesso tempo il legislatore, nell’ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, ha previsto anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica o la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. Anche in tali casi è necessario ricorrano particolati condizioni.
La segnalazione interna può essere presentata secondo le seguenti modalità:
La piattaforma, gestita da DigitalPA, soggetto terzo rispetto all’Università e su propri server, garantisce la piena conformità alle previsioni di legge e alle indicazioni dell’ANAC: pertanto la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del suo contenuto e documentazione, sono protetti mediante strumenti di crittografia e alterazione digitale della voce in caso di segnalazione orale registrata.
La piattaforma consente di effettuare segnalazioni registrandosi mediante la creazione di un username e di una password. È consentita la possibilità di effettuare segnalazioni anche senza la registrazione, ma per poter beneficiare delle tutele previste dalla normativa in materia di Whistleblowing l’utente dovrà identificarsi inserendo i propri dati nell’apposita sezione.
N.B.: nel caso di invio di segnalazioni senza previa registrazione, si raccomanda di conservare i codici di accesso alla segnalazione generati al termine della procedura di inserimento della stessa in piattaforma, in quanto, in caso di smarrimento di tali codici, non sarà più possibile accedere alla segnalazione.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo della piattaforma è possibile consultare il Manuale del segnalante disponibile nella versione più aggiornata direttamente all’interno della piattaforma.
Perventua la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), quest’ultimo:
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la gestione dell’istruttoria connessa alla segnalazione si avvale della collaborazione del team di supporto dell’Area Trasparenza e Protezione Dati.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire una corretta istruttoria sui fatti da parte del RPCT.
In particolare è necessario che risultino chiare:
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Importante: non potranno essere prese in considerazione le segnalazioni estranee alla sfera di competenza dell’Ateneo o manifestamente infondate, per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando non sussistano presupposti di legge per l’applicazione della sanzione o quando perseguano l’unica finalità di nuocere o arrecare molestia ad altri.
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno messo a disposizione dall’ANAC solo se:
Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica ai responsabili di violazioni alle ricordate disposizioni di legge le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: