Dottorati di Ricerca
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Si. Gli/Le studenti/studentesse iscritti/e ad una Scuola di Specializzazione di Area Medica dell’Ateneo di Verona o di altro Ateneo possono partecipare al concorso per l’ammissione ad un Corso di Dottorato. Se vincitori/trici di concorso, al momento dell’iscrizione al Corso di Dottorato, gli/le specializzandi/e dovranno:
Nei casi di frequenza congiunta lo/la specializzando/a, può presentare domanda di riduzione del percorso dottorale. Il corso di dottorato non può avere comunque durata inferiore ai due anni. La domanda di riduzione deve essere approvata dal Collegio Docenti del Corso e dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base della valutazione della coerenza delle attività di ricerca già volte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale. Se uno/a specializzando/a, iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione di Area Medica presso l’Università di Verona o altro Ateneo, risulta vincitore/trice di posto con borsa di studio, nel corso del periodo di frequenza congiunta non può percepire anche la borsa di studio di dottorato. Durante questo periodo la borsa di studio spettante per il Corso di Dottorato non sarà erogata. L’erogazione della borsa di dottorato inizierà con il termine del contratto di specializzazione e le rate non percepite non saranno recuperate.
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Si. Fino all’entrata in vigore della legge n. 33/2022, D.M. attuativo 930/2022 e successive FAQ ministeriali esplicative, non era possibile l’iscrizione simultanea a più corsi di studio, in Italia o all’estero, che comportassero il conseguimento di un titolo (Laurea, Laurea Magistrale, Scuola di Specializzazione, Master di I o II livello, Dottorato di Ricerca). L’entrata in vigore della predetta legge ha comportato il superamento di questo divieto e, a partire dall’anno accademico 2022/2023, è consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato e a un corso di laurea / laurea magistrale non a frequenza obbligatoria, a un corso di specializzazione non medica e a un corso di master di I o II livello. L’iscrizione è subordinata all’approvazione dei rispettivi Organi Collegiali (il Collegio Docenti per il Dottorato di Ricerca), che dovranno verificare la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ciascun corso. Rimane incompatibile l’iscrizione contemporanea e, conseguentemente, la frequenza congiunta, di due corsi di dottorato (salvo nel caso di accordi co-tutela o dell’iscrizione a percorsi di dottorato internazionali finalizzati al rilascio di titoli doppi o congiunti) e di un corso di dottorato e un corso di laurea/laurea magistrale che prevedano la frequenza obbligatoria. |
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Si. Chi risulta già iscritto ad un corso di dottorato a Verona può accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso diverso rinunciando al dottorato precedente ed iniziando dal primo anno, e solo se il corso prevede posti senza borsa. |
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Chi è già in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca non può essere ammesso a sostenere le prove di ammissione per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui ha già conseguito il titolo. Coloro i quali – comunque ed ovunque - abbiano già usufruito di una borsa di dottorato non potranno usufruire una seconda borsa e potranno accedere al corso solo se sono previsti posti senza borsa. |
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Il Decreto Ministeriale n. 226/2021 di riforma dei Dottorati di Ricerca, all’art. 12, co. 1, sancisce che “il corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno”. La remunerazione delle attività lavorative autorizzate per i/le dottorandi/e con borsa di studio non deve superare il valore dell’importo annuo della borsa. Per i/le dottorandi/e senza borsa va valutata in concreto l’eventuale incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività dottorale e l’attività lavorativa.
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No. Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 33/2022, rimane incompatibile l’iscrizione contemporanea e, conseguentemente, la frequenza congiunta, di due corsi di dottorato (salvo nel caso di accordi co-tutela o dell’iscrizione a percorsi di dottorato internazionali finalizzati al rilascio di titoli doppi o congiunti) Qualora venga accertata una doppia iscrizione si procederà, con provvedimento del Rettore, a rendere nulla l’iscrizione al corso di dottorato e a recuperare le somme eventualmente erogate a titolo di borsa. |
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In caso di rinunce degli aventi diritto entro tre mesi dall'inizio del corso (entro dicembre) subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Sarà cura dell'U.O. Dottorati di Ricerca provvedere ad effettuare le opportune comunicazioni agli interessati. |
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Alla conclusione dell'immatricolazione, i/le dottorandi/e ricevono una mail automatica riportante il nuovo nome utente relativo alle credenziali GIA da studenti nella forma idxxxxxx (la password rimane quella di prima registrazione al sistema). Con tale account si avrà accesso all'indirizzo mail istituzionale nella forma nome.cognome@studenti.univr.it oltre che alla piattaforma esse3 da cui sarà possibile, nel corso della propria carriera accademica, scaricare le varie autocertificazione. Tale account dovrà inoltre essere utilizzato per l'accesso al servizio di assistenza "Service Desk" attraverso il quale potrete mettervi in contatto con gli uffici. Tutti gli altri servizi informatici offerti dall'Ateneo saranno accessibili attraverso le credenziali GIA personali (nome utente composto dalle prime 6 lettere del codice fiscale più due cifre), che il/la dottorando/a dovrà attivare entro un mese dall'inizio del dottorato recandosi presso i tecnici informatici del Dipartimento di afferenza del proprio Corso di Dottorato; Le credenziali GIA personali daranno accesso al nuovo indirizzo email nome.cognome@univr.it che costituirà il canale esclusivo di comunicazione tra l’Ufficio e i/le dottorandi/e. Si raccomanda di consultare giornalmente la propria casella email istituzionale. |
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Si. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti sulla base di quanto previsto dal regolamento del corso di dottorato. |
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Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle, concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando e quelle concesse per attività di perfezionamento all'estero ex L.398/89). |
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La borsa di dottorato non è compatibile con l'assegno di ricerca, in tal caso gli interessati devono scegliere se: -mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato; -rinunciare all'assegno e mantenere la borsa. In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile. Nel caso in cui si opti per l'assegno di ricerca, questo verrà erogato sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo. L'iscrizione al dottorato non dà diritto all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell’Ateneo. |
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I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato possono usufruire per il periodo di durata normale del corso (36 mesi) dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. In caso di assegnazione senza borsa o di rinuncia alla stessa, il soggetto conserva il trattamento economico in godimento. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. |
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A partire dal XXXVIII ciclo, a decorrere dal primo anno a ciascun/a dottorando/a indipendentemente dal sostegno finanziario e salvo specifici accordi con enti convenzionati/consorziati, è assicurato un budget per l’attività di ricerca di importo pari al 10% dell’importo annuale della borsa di studio, pari quindi ad € 1.624,30 annui, per sostenere le mobilità interna ed internazionale e le spese pertinenti al percorso formativo. |
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Se uno specializzando, iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione a Verona, risulta vincitore di posto con borsa nel corso dell’anno di frequenza congiunta non può percepire anche la borsa di studio di dottorato. |
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Coloro che intendono rinunciare alla sola borsa devono inviare l'apposito modulo all'indirizzo mail ufficio.protocollo@pec.univr.it e in copia alla U.O. Dottorati di Ricerca dottorati.ricerca@ateneo.univr.it indicando la data esatta di cessazione dell'erogazione della borsa. |
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Il/La dottorando/a è uno/a studente/studentessa universitario/a iscritto/a ad un corso di formazione di terzo livello con l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti e dai Regolamenti di Ateneo sul Dottorato di Ricerca. |
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Si. I/Le dottorandi/e di area medica possono partecipare all’attività clinica assistenziale dove espressamente richiesto dal progetto di ricerca e su motivata autorizzazione del Collegio docenti. |
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Si. I/Le dottorandi/e possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio docenti e senza incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività didattica integrativa, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico. Per le attività di tutorato il limite massimo di ore annuale è definito da ciascun Collegio Docenti. |