Borse di Ricerca
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Possono concorrere alle selezioni per il conferimento di borse di ricerca tutti coloro che siano in possesso, entro la data di scadenza dei singoli bandi, dei requisiti minimi previsti dagli stessi. |
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Le Commissioni di valutazione, nominate dal Consiglio della struttura interessata, devono essere presiedute dal Responsabile scientifico della ricerca e composte da due docenti dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine o afferenti alla stessa struttura universitaria interessata e possono essere integrate da un osservatore esterno designato dal soggetto finanziatore. |
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Le borse vengono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di valutazione, mediante apposita comunicazione fatta agli interessati da parte della struttura universitaria interessata. |
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Dal mese di inizio dello svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% (novanta per cento) della borsa viene erogato a scadenze periodiche al netto della ritenuta fiscale (se dovuta), tenuto conto delle eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge. Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo viene erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta. |
Risposta |
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Le borse di ricerca, finanziate da enti pubblici e soggetti privati, vengono conferite a seguito di indizione di appositi bandi di concorso approvati dai Consigli di Dipartimento su proposta dei Responsabili scientifici. |
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In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito. |
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I bandi vengono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e presso i Dipartimenti di afferenza dei Responsabili Scientifici e, qualora ritenuto necessario, si potrà procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione. |
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I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura prevista o in sedi esterne previa espressa autorizzazione. |
Risposta |
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Sì, al termine del periodo di godimento della borsa i titolari dovranno presentare una relazione scientifica sull'attività svolta. Se richiesto dal Responsabile scientifico della ricerca, il borsista dovrà altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali relazioni intermedie. |
Risposta |
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Sì, il termine di accettazione è riportato nella comunicazione inoltrata agli interessati. Entro tale termine gli assegnatari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione prevista dal bando e dal regolamento. |
Risposta |
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Si, è richiesta una maggiore diffusione del bando che dovrà essere inviato, a cura del Responsabile scientifico del contratto di ricerca comunitario, a tutte le altre Parti contraenti del medesimo, onde assicurarne la pubblicità anche nelle sedi partner del progetto su cui gravano i fondi. |
Risposta |
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Sì, in caso di pubblicazione dei risultati della ricerca svolta durante il periodo di godimento della borsa, l'autore dovrà indicare sia l'Ente assegnatario che l'Ente finanziatore della borsa grazie ai quali è stata possibile l’effettuazione della ricerca. |
Risposta |
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Sì, i borsisti sono coperti contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e da infortuni, nei limiti previsti dalle polizze generali stipulate dall’Università. |
Risposta |
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Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o altre forme di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni per soggiorni all’estero. |
Risposta |
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Nei bandi di concorso devono essere indicati chiaramente: la fonte di finanziamento; l'ammontare della borsa e la durata; i requisiti richiesti per la candidatura (titolo di studio, competenze, conoscenze etc.); il titolo del progetto e l'attività di ricerca prevista; la struttura presso cui tale attività verrà svolta; il nominativo del Responsabile Scientifico della ricerca; la data di scadenza per la presentazione delle domande; le modalità di presentazione delle stesse e la documentazione richiesta; la composizione della Commissione Giudicatrice; i criteri di valutazione. |
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non può essere inferiore a trenta giorni. |
Risposta |
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Sì, il Responsabile scientifico trimestralmente è tenuto ad attestare il regolare svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista. |